A seguito di variazioni societarie è possibile che l'attività intestataria di un veicolo cambi:
x) il nome o la tipologia societaria (denominazione sociale)
z) la partita iva
Le procedure sono formalmente differenti a seconda del tipo di veicolo e del caso x o z sopra descritti.
Nel caso di variazione di denominazione sociale per i beni mobili registrati si procede con l'emissione di un'etichetta di aggiornamento della carta di circolazione ex art 94 bis del Codice della Strada. Per il dettaglio costi e l'elenco dei documenti utili non esitate a contattarci: info@agenziastatuto.it
Nel caso di beni mobili non registrati si procede invece con il duplicato della carta di circolazione.
Nel caso di variazione della partita iva sia per i beni mobili registrati che per quelli non, occorre procedere con una voltura allegando copia conforme dell'atto notarile che ha dato vita al nuovo soggetto giuridico.